Questo sito è nato nel Maggio 2007 con l'intenzione di pubblicizzare la mia attività ma con il passare del tempo appassionandomi sempre più del web e dell'informatica in generale, ho alimentato le varie pagine con utilità svariegate. Tuttavia cerco sempre di inserire informazioni utili inerenti il mio lavoro che potrebbero interessare utenti, clienti ma anche colleghi del settore.
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La mia attività di installatore idraulico si svolge in Torino e dintorni.
I principali servizi resi, in ambito civile sono:
Impianti a gas secondo Decreto 22-01-08 n.37 (ex legge 46/90)
Rifacimento impianti bagni e cucine
Sostituzioni e riparazioni in genere
Impianti idraulici
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Situazione normativa per impianti riscaldamento in Torino
La relazione Legge 10 non basta più e la raccomandazione R03/03 del CTI non è più valida ma è stata sostituita dalle UNI TS11300 (la cui parte 4 è in pubblicazione.
Il regolamento edilizio locale ha un proprio allegato energetico con prescrizioni ulteriori.
Una nota non trascurabile è la possibilità delle detrazioni fiscali 36 o 55% visto che, a prescindere dalla normativa che di seguito dettaglio, occorre essere consapevoli che tra impianti tradizionali e quelli a condensazione (anche in presenza di radiatori) esiste una differenza sostanziale nei costi d’esercizio che le rendono comunque convenienti. Per altro nulla toglie che i radiatori siano in realtà delle piastre radianti che consentono di utilizzate la circolazione a bassa temperatura.
Le normative di riferimento sono:
1. LR 13/2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia
2. Stralcio di piano regionale per il riscaldamento ambientale e il condizionamento
3. Regolamento Edilizio (articolo 39 bis) e Allegato Energetico Ambientale
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Finanziaria 2011– Ridotta al 4% la ritenuta d'acconto sui bonifici per le detrazioni del 36% e del 55%
Nella manovra finanziaria 2011 recentemente approvata è compreso l'articolo n. 23, comma 8 che riduce dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto (pagano le imprese esecutrici dei lavori) alla fonte applicata dalle banche e dalle poste sui bonifici con i quali i beneficiari delle agevolazioni fiscali del 36% sulle ristrutturazioni edili e del 55% per il risparmio energetico. Il Decreto Legge 78/2010 aveva infatti introdotto, a partire dal 1° luglio 2010, una ritenuta del 10% sui bonifici disposti da contribuenti, che ordinano lavori di ristrutturazione o interventi di riqualificazione energetica per poi usufruire dei relativi bonus, in favore delle imprese esecutrici. Tale norma fu aspramente contestata dalle associazioni di categoria in particolare la CNA, che lamentavano come la ritenuta del 10% riducesse drasticamente la liquidità delle imprese in una fase di crisi che ha provocato una crescente difficoltà di accesso al credito per le piccole imprese dei settori delle costruzioni e dell’impiantistica, con tale norma si istituiva in pratica un'ulteriore anticipazione del prelievo fiscale sul reddito per cui sono stati previsti acconti d’imposta, tra l’altro veniva applicata sul ricavo anzichè sul reddito, determinando delle sicure situazioni di credito fiscale. Tutto questo senza apportare alcun contributo effettivo alla lotta all’evasione fiscale.
Fonte riassuntiva da www.cna.it.
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Nuova procedura semplificata per la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni
Il 13 Maggio 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl n.70/2011 ma pur entrando in vigore il giorno successivo ma non sono ancora disponibili le nuove procedure di cui l'Agenzia delle Entrate completerà a breve con apposito provvedimento.
Ecco le due novità di nostro interesse dell' articolo n.7 denominato "Semplificazione Fiscale" del Decreto Sviluppo:
Per accedere al bonus fiscale del 36% fino al limite di 48.000 Euro
- NON necessiterà più l'invio del mod.41 ossia la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara;
- NON sarà più obbligatorio indicare il costo della manodopera in fattura
Tuttavia i dati catastali dell'immobile dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi in una sezione apposita, per quanto riguarda gli altri documenti richiesti occorre attendere la circolare dell'Agenzia delle Entrate.
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D.P.R. 59/2009 sul risparmio energetico (Dlgs 192/05), trattamento e depurazione acqua per impianti di riscaldamento e sanitario.
Questo Decreto fissa alcune regole per quanto riguarda la depurazione e il trattamento degli impianti di riscaldamento e sanitario, lo scopo è di evitare la formazione d’incrostazioni calcaree proteggendo anche gli impianti stessi dalle corrosioni. Questo trattamento favorisce quindi un costante scambio termico evitando così un consumo eccessivo d’energia e combustibile nel tempo, di conseguenza dovremmo avere una riduzione di CO2 in ambiente.
In parte già la UNI 9182/2008 prescrive il trattamento dell'acqua su tali impianti e il D.P.R. 59/2009 consolida il tutto facendo anche riferimento alla UNI 8065 per le modalità operative in base alla durezza dell'acqua e alla tipologia di impianto con o senza produzione di acqua calda.
Dunque gli impianti di riscaldamento devono essere riempiti con acqua addolcita e devono essere protetti da condizionanti appositi, gli impianti di piccole dimensioni possono essere riempiti collegando un addolcitore portatile ed effettuare dei reintegri quando necessario. Contrariamente negli impianti più grandi l'addolcitore e
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