| Articolo su rivista Giornale del Termoidraulico |
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GT Giornale del Termoidraulicoidraulica sicurezza Scaldabagni, caos normativo e incompetenza professionale Premessa. Il presente servizio è stato scritto prima della pubblicazione della nuova versione della UNI 7129:2008 ma, data l'attualità dell'argomento, lo proponiamo con tutti gli aggiornamenti del caso. o caldaie purché rispettino taluni requisiti, non si può constatare altrettanto con i decreti legislativi emanati negli ultimi anni. La definizione di impianto termico In particolare, esaminando il D.L.19 agosto 2005 n. 192 integrato con il D.L. 29 dicembre 2006, n. 311 dove al punto 14 recita: "l'impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
Più chiarezza per chi installa
L'articolo nasce da una personale ricerca/indagine relativa all'installazione degli scaldabagni a gas visto lo spregiudicato montaggio "in tutte le salse" senza rispettare né misure riguardo il percorso dei fumi e tanto meno luoghi d'installazione, senza parlare di fasulle, incomplete o inesistenti dichiarazioni di conformità impianti. Entriamo nel merito: appurato che la norma UNI 7129:2001 consente lo scarico a parete (nella versione 2008 si raccomanda lo scarico a tetto tranne nei casi di impossibilità) di apparecchi di tipo B e C indipendentemente che siano scaldabagni stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW". Da qui si evince che un normale scaldabagno data la potenza minima di circa 22 kW, rientrerebbe nel contesto di impianto termico e di conseguenza deve scaricare al tetto. Certo che se fosse così non sarebbe più a norma e certificabile alcun impianto installato dopo il 2005, nel caso specifico appunto degli scarichi a parete degli scaldabagni tipo C pur rispettando la norma UNI 7129/2001 etc., un'assurdità - a mio parere per la quale il legislatore in ambito europeo e italiano non ha sufficientemente tenuto conto delle realtà e problematiche presenti in Italia. Le richieste di chiarimento Alcuni mesi fa ho chiesto chiarimenti a diversi comuni, compreso Torino, circa la possibilità di scarico a parete secondo i loro regolamenti edilizi tenendo conto del D.L.192/05 e delle successive integrazioni. Devo dire che non è stato così semplice e immediato, infatti, la maggior parte degli enti interpellati non mi ha risposto. Per mia fortuna il comune di Torino e la Regione Piemonte mi hanno offerto dei chiarimenti seppure discordanti: la Regione Piemonte sancisce che: ai sensi dello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento", approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con delibera n. 98-1247 in data 11 gennaio 2007, non è permesso lo scarico a parete di alcun tipo di generatore di calore (eventuali deroghe possono essere date solo dal Sindaco del Comune in cui è Le installazioni pericolose 1. FUMI SOVVERSIVI. Vi mando una chicca trovata in un condominio di Biella: notare scarico fumi e coibentazione! (R.B.) 2. L'INNOVATORE. Altro che nuovo decreto 37/08, siamo avanti anni luce... (M.U.) 3. ARANCIONE, CHE CLASSE... Caldaia a camera aperta collegata a un tubo per fognature con evidente tratto orizzontale: in barba alle norme! (S.G.) 4. IL FUMO SALE, NON SCENDE! Questo scaldabagno a camera aperta montato all'interno ogni tanto non funziona!!! C'è poco da ridere... (I.D.) 1 2 Tutte le foto del presente servizio sono state tratte dalla rubrica Idrobestialità sito l'impianto). E su questo punto pare che ora la Regione Piemonte abbia unificato il regolamento edilizio su questo tema, ma in altre Regioni d'Italia credo permanga questa anomalia. Per il Comune, e secondo la circolare interpretativa data dal Ministero delle Attività Produttive del 23/05/2006 (chiarimenti sul 192/05 Allegato A, comma 12), gli scalda acqua unifamiliari (scaldabagni) non sono assimilabili a agli impianti termici con caldaie (generatore di calore), per cui non si applicano le disposizioni della Regione. Gli altri Comuni interpellati mi hanno offerto una rosa eterogenea di risposte che non sto a elencare... Un esempio eclatante "Per la cronaca scrive Antonio Gagliardi, installatore e autore del presente articolo voglio raccontare brevemente ciò che ho visto di recente. Un possibile cliente mi contatta per una perdita di gas sul contatore, lamentandone la chiusura da parte dell'azienda distributrice. Mi reco sul posto e dice che il lavoro è stato eseguito da poco tempo e che l'artefice del lavoro non riesce a venire a verificare il problema, trovandosi fuori regione. Gli spiego quali interventi deve fare per regolarizzare l'impianto con la dichiarazione necessaria per l'apertura del contatore. Mi risponde allibito e mi spiega che non solo non ha ricevuto alcun tipo di documento sul lavoro eseguito dal precedente idraulico, ma che allora mancano tutti i requisiti per essere a norma! Illustro in sintesi i numerosi vizi riscontrati: 1. ERRATO. Scaldabagno tipo C che scarica sul balcone ma non rispetta i 2 metri riguardo il percorso fumi sotto balcone. 2. VIETATO. Tubo di rame annegato nel cemento e senza guaina protettiva. 3. PERICOLOSO. Assenza dell'apertura di ventilazione del piano cottura non valvolato, in cucina. 4. NON A NORMA. Mancanza dello scarico cappa all'esterno o in camino. 5. SBAGLIATO. Valvola di intercettazione gas cucina nascosta dietro un mobile. 6. FUORILEGGE. Tenuta impianto gas non verificata, a sentire il committente. Conclusione: ho rinunciato al lavoro (a vantaggio di altri) anche perché avrei dovuto rifare tutto l'impianto da zero per certificarlo ed essere a posto con la mia coscienza. Questo è inaccettabile per la mia visione sull'argomento, eppure lavori simili ne vedo tutti i giorni! È proprio così difficile lavorare coscientemente con un minimo di etica professionale e soprattutto tutelando la vita delle persone da pericoli e contestazioni possibili? Peccato che non si possa redigere una sorta di libro nero pubblico da usare quale deterrente nei confronti di chi non rispetta le regole: evidentemente non sono sufficienti i controlli che le Camere di Commercio effettuano, anche perchè all'occorrenza: quando non si è obbligati basta non inviare le dichiarazioni ai comuni per evitare possibili verifiche e alcuni colleghi poco corretti lo sanno benissimo!" Le regole non bastano se gli installatori non le applicano Con il mese di ottobre 2008 e l'uscita della nuova UNI 7129/2008 è stato chiarito una volta per tutte che per quanto concerne la norma stessa, NON è più consentito lo scarico a parete per cui bisognerà verificare se i regolamenti edilizi dei comuni saranno revisionati e quale sarà il comportamento degli installatori... Ahimè, alcuni (per non dire molti) installatori, fanno anche la loro parte e con pochi scrupoli. |
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