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Compravendita, conformità nessun obbligo E-mail
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, abrogato l’obbligo della dichiarazione di conformità degli impianti negli edifici nelle compravendite immobiliari e...

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/06/2008, sono state così abrogate alcune norme ed articoli tra cui la nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie, la tracciabilità dei compensi dei professionisti e l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita di immobili usati la dichiarazione di conformità impianti.

  • Per quanto riguarda la nuova procedura telematica delle dimissioni volontarie c'è poco da dire, semplicemente è stata annullata.

  • Con lo stesso Decreto viene cancellata la norma della Legge 248/2006 che vietava ai professionisti di riscuotere il pagamento dei compensi in contanti e imponeva loro di tenere un conto corrente dedicato all'attività professionale. La norma del 2006 prevedeva l’obbligo per i professionisti di tenere uno o più conti correnti per gestire i compensi dell’attività e di utilizzare, sopra determinati importi, esclusivamente assegni, bonifici o sistemi di pagamento elettronico. Dal 1° luglio 2008 la soglia oltre la quale sarebbe stato vietato l’uso dei contanti sarebbe scesa a 100 euro.

  • L'articolo abrogato chè più mi riguarda, date le richieste di informazioni da utenti e clienti è certamente il discusso:

Art. 13. del DM 37/2008

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente
decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine
alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e'
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.


In sostanza decade l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita di immobili usati la dichiarazione di conformità degli impianti oppure, nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la dichiarazione di rispondenza (di cui non esisteva ancora il modello ministeriale) resa da un professionista del settore impiantistico.
Inoltre entro il 31 marzo 2009, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa si impegna a disciplinare ed emanare le seguenti:
1) le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
2) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti;
3) la  revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).


Scongiurato quindi l'abrogazione dell'intero DM 37/2008 che subirà probabilmente alcune modifiche in futuro date le diverse richieste da parte di associazioni e operatori del settore.





 
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