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La mia attività di installatore idraulico si svolge  in Torino e dintorni.
I principali servizi resi, in ambito civile sono:



acquaomino.gifImpianti a gas secondo Decreto 22-01-08 n.37 (ex legge 46/90)
Rifacimento impianti bagni e cucine

Sostituzioni e riparazioni in genere
Impianti idraulici
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Scaldabagno a gas di tipo A3 da esterno

Come installare uno scaldabagno a gas che scarica sotto balcone praticabile pur rispettando le distanze imposte dalla UNI 7129/2008 e tenendo conto regolamento edilizio del comune.

Preso atto delle restrinzioni imposte dalla norma UNI 7129/2008 e dai regolamenti edilizi comunali, alcuni costruttori di scaldabagni hanno progettato un apparecchio che può essere installato all'esterno senza canali da fumo che scaricano a parete o a tetto come richiesto.
Si tratta di Apparecchio classificato come A3 per cui differente dai più comuni a camera aperta tipo B e camera stagna tipo C.
Come risaputo la UNI 7129 riporta una tabella con delle distanze minime e zone da rispettare nei confronti dei terminali di scarico fumi, non solo sotto i balconi praticabili anche se questo punto è la parte più interessante.
In questi anni le alternative per poter redigere una dichiarazione VERITIERA era trovare degli escamotage per così dire, modificando il percorso dei canali da fumi o intubare una canna fumaria singola ove possibile naturalmente. Purtroppo la realtà che si vede in giro e ben diversa ma questo è un altro discorso.

Gli apparecchi di tipo A3 hanno potenze da 11 litri al minuto per cui adatti a servire bagni e cucina;

  • Non hanno condotti da fumo;

  • Hanno la protezione antigelo (ricordiamo  i danni del gelo dell'inverno passato);
  • Hanno l'accensione è elettronica senza fiamma pilota;
  • Naturalmente la regolazione della temperetura;
  • Occorre tuttavia rispettare l'altezza dello scarico da terra che è minimo 2,10 metri e 40 cm frontalmente, generalmente non si dovrebbero avere problemi di sorta. Chiaramente non può essere installato e scaricare in un balcone verandato poichè l'apparecchio è espressamente dichiarato da esterno.

 

 
Iter normativo per impianti in Torino

Situazione normativa per impianti riscaldamento in Torino

La relazione Legge 10 non basta più e la raccomandazione R03/03 del CTI non è più valida ma è stata sostituita dalle UNI TS11300 (la cui parte 4 è in pubblicazione.
Il regolamento edilizio locale ha un proprio allegato energetico con prescrizioni ulteriori.
Una nota non trascurabile è la possibilità delle detrazioni fiscali 36 o 55% visto che, a prescindere dalla normativa che di seguito dettaglio, occorre essere consapevoli che tra impianti tradizionali e quelli a condensazione (anche in presenza di radiatori) esiste una differenza sostanziale nei costi d’esercizio che le rendono comunque convenienti. Per altro nulla toglie che i radiatori siano in realtà delle piastre radianti che consentono di utilizzate la circolazione a bassa temperatura.
Le normative di riferimento sono:
1. LR 13/2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia
2. Stralcio di piano regionale per il riscaldamento ambientale e il condizionamento
3. Regolamento Edilizio (articolo 39 bis) e Allegato Energetico Ambientale

 


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Ritenuta del 4% sui bonifici delle ristrutturazioni

Finanziaria 2011– Ridotta al 4% la ritenuta d'acconto sui bonifici per le detrazioni del 36% e del 55%


Nella manovra finanziaria 2011 recentemente approvata è compreso l'articolo n. 23, comma 8 che riduce dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto (pagano le imprese esecutrici dei lavori) alla fonte applicata dalle banche e dalle poste sui bonifici con i quali i beneficiari delle agevolazioni fiscali del 36% sulle ristrutturazioni edili e del 55% per il risparmio energetico. Il Decreto Legge 78/2010 aveva infatti introdotto, a partire dal 1° luglio 2010, una ritenuta del 10% sui bonifici disposti da contribuenti, che ordinano lavori di ristrutturazione o interventi di riqualificazione energetica per poi usufruire dei relativi bonus, in favore delle imprese esecutrici. Tale norma fu aspramente contestata dalle associazioni di categoria in particolare la CNA, che lamentavano come la ritenuta del 10% riducesse drasticamente la liquidità delle imprese in una fase di crisi che ha provocato una crescente difficoltà di accesso al credito per le piccole imprese dei settori delle costruzioni e dell’impiantistica, con tale norma si istituiva in pratica un'ulteriore anticipazione del prelievo fiscale sul reddito per cui sono stati previsti acconti d’imposta, tra l’altro veniva applicata sul ricavo anzichè sul reddito, determinando delle sicure situazioni di credito fiscale. Tutto questo senza apportare alcun contributo effettivo alla lotta all’evasione fiscale.

Fonte riassuntiva da www.cna.it.

 
Semplificazione Fiscale 2011
Nuova procedura semplificata per la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni


Il  13 Maggio 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl n.70/2011 ma pur entrando in vigore il giorno successivo ma non sono ancora disponibili le nuove procedure di cui l'Agenzia delle Entrate completerà a breve con apposito provvedimento.

Ecco le due novità di nostro interesse dell' articolo n.7  denominato "Semplificazione Fiscale" del Decreto Sviluppo:

Per accedere al bonus fiscale del 36% fino al limite di 48.000 Euro
  • NON necessiterà più l'invio del mod.41 ossia la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara;
  • NON sarà più obbligatorio indicare il costo della manodopera in fattura
Tuttavia i dati catastali dell'immobile dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi in una sezione apposita, per quanto riguarda gli altri documenti richiesti occorre attendere la circolare dell'Agenzia delle Entrate.

 





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